Emergenza COVID-19 – personale ATA e presenza in servizio
11 marzo 2020
Al Dirigente Scolastico Scuole in Indirizzo
Alle RSU dell’Istituto
Agli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali
Ogg: Emergenza COVID-19 – personale ATA e presenza in servizio – NOTA 323 del 10/03/2020
Si ha notizia che in alcune Istituzioni Scolastiche si stia autorizzando, o addirittura in alcuni casi obbligando, il personale ATA (in particolare i collaboratori scolastici) a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi, al fine di ridurre la prestazioni lavorativa, in ottemperanza ai provveddimenti governativi.
Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue laNota Miur prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020.
“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.
Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche. È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.
Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento.Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”
Con la nota del MIUR si intende, sulla base dell’emergenza in atto, giustamente tutelare anche la salute del personale ATA in servizio nelle scuole in cui sono sospese le sole attività didattiche, prevedendo la presenza in servizio del personale in base a due seguenti criteri:
garanzia della pulizia degli ambienti scolastici e della custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
contingenti minimi stabiliti dai contratti integrativi d’istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, che, laddove presenti, costituiscono un riferimento imprescindibile.
E’ chiaro, quindi, che le/i Dirigenti Scolastici, sentite le RSU, potranno organizzare i servizi amministrativi e tecnici anche a distanza (con la disponibilità del personale), mantenere il minimo di presidio indispensabile negli uffici e dovranno prevedere la presenza in servizio del personale collaboratore scolastico solo nei numeri indispensabili a garantire l’apertura e la funzionalità delle sedi scolastiche aperte (quelle con la presenza degli uffici) anche con una turnazione del personale.
Anche il riferimento all’informazione della RSU va intesa come informazione preventiva, tale da permettere alla RSU stessa un ruolo attivo di interlocuzione e di proposta. Si ricorda anche che la flessibilità oraria del personale Ata è materia di contrattazione, in base all’art. 22 c. 4 lett. C6 del CCNL 2016 18.
Riteniamo, quindi, legittime e opportune le seguenti indicazioni per Dirigenti e le RSU:
Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico si prevede il lavoro agile: siamo consapevoli, però, che molte mansioni non potranno essere svolte a casa quindi si propone che, anche per questo personale, vengano attivati i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, quindi prevedendo una turnazione e garantendo in ogni caso il rispetto delle norme relative al distanziamento.
La nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020 chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che usufruirà della turnazione, utilizzerà il periodo di ferie non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 Aprile 2020.
Negli altri casi, cioè ferie già godute oppure usufruite durante il primo periodo di emergenza, il personale tecnico, amministrativo e ausiliario che non espleterà il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazionee ai sensi dell’art. 1256, c. 2, del codice civile, non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare alcuna richiesta di ferie o recuperi compensativi.
Lo stesso principio va seguito per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di richiesta ferie.
Si fa notare che, nel caso si verifichi nella scuola un contagio da Coronavirus o ancor più una situazione di malattia conclamata, il Dirigente scolastico che non abbia scrupolosamente ottemperato alle indicazioni ministeriali potrebbe essere considerato responsabile sia civilmente che penalmente.
Cobas Scuola Bologna
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